AFFIDO – E’ accogliere un bambino in un ambiente familiare idoneo quando i genitori non sono in grado, in via temporanea e per vari motivi, di occuparsi convenientemente di lui.

L’affido è un intervento che affianca una famiglia ad un’altra per dare al bambino riferimenti stabili, sicuri, attraverso una rete di scambi affettivi ed emotivi che gli permettono di crescere nel modo migliore possibile.

L’istituto dell’affido è regolamentato dalla legge 184/83 modificata dalla legge n.149 del 28 marzo 2001 il cui titolo è : “Diritto del minore ad una famiglia”. Il suo principale obiettivo è quello di aiutare la famiglia d’origine a superare difficoltà e problemi ricostruendo le condizioni affettive e materiali per il rientro del figlio in famiglia. Con questa prospettiva la legge chiede alle principali figure coinvolte, in particolare ai Servizi e alla famiglia affidataria, di lavorare affinchè il minore non interrompa ma mantenga e rinsaldi la relazione con i suoi genitori naturali.

L’affido può essere:

  • consensuale, quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento. E’ disposto con un atto amministrativo dei Servizi sociali degli Enti titolari o delegati ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
  • giudiziale, quando è disposto con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni e attuato dai Servizi Sociali degli Enti titolari o delegati, prescindendo dal consenso dei genitori.

Gli affidi familiari vengono realizzati in base ad uno specifico progetto che viene elaborato dai Servizi sociali i quali sono i responsabili del suo avvio, dei cambiamenti in itinere e della sua conclusione.

Il progetto è lo strumento attraverso il quale vengono definiti in modo preciso i compiti di ciascuno, la durata dell’affido stesso, le modalità del suo svolgimento, il coordinamento e la gestione delle relazioni tra i soggetti coinvolti, nonchè gli incontri periodici di verifica tra questi ultimi.

Inoltre il progetto è fondamentale per stabilire gli obiettivi che ci si propone, in primo luogo la promozione della tutela degli interessi e dei bisogni dei minori.

In base alle esigenze del minore, alle caratteristiche della sua famiglia e alle motivazioni dell’allontanamento, l’affido può essere progettato per tempi brevi, medi lunghi.

Gli affidi possono essere di due tipologie:

  • residenziale, cioò a tempo pieno. In questo caso il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte.
  • diurno, cioè a tempo parziale quando il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ad esempio seguendolo nei compiti o nelle attività di gioco e tempo libero, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori.